Art. 7.
(Ambito di applicazione).

      1. L'impiego degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici è consentito

 

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esclusivamente per uno o più dei seguenti campi di applicazione:

          a) ricerca biomedica di base e applicata, inclusi le tesi di laurea sperimentali e i dottorati di ricerca inseriti all'interno dei progetti;

          b) attività di sviluppo, produzione e controllo di alimenti, farmaci, sieri, vaccini, presìdi medico-chirurgici, dispositivi medici e di qualsivoglia sostanza o prodotto per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, anomalie e altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali e per la salvaguardia dell'ambiente o delle piante;

          c) sviluppo e messa a punto di tecniche e di metodologie medico-chirurgiche o dispositivi medici, formazione del personale preposto alla profilassi, alla diagnosi o alla cura di malattie, anomalie e altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali;

          d) prelievo di organi, tessuti o altri materiali biologici per lo svolgimento di procedure in vitro ovvero per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, anomalie e altri cattivi stati di salute nell'uomo e negli animali;

          e) saggi biologici per la tutela dell'ecosistema nell'interesse dell'uomo, degli animali e delle piante.

      2. È vietato l'impiego di animali per:

          a) la didattica;

          b) lo sviluppo, la produzione e il controllo di prodotti finiti o dei loro singoli ingredienti o miscele di ingredienti finalizzati a uso cosmetico;

          c) la produzione e il controllo di prodotti finiti per uso domestico;

          d) la produzione e il controllo di materiale bellico;

          e) test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration - LC50, tranne i casi in cui l'impiego di animali sia previsto come obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali;

 

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          f) la produzione di anticorpi monoclonali tramite induzione dell'ascite, qualora esistano altri corrispondenti metodi di produzione e l'impiego di animali sia previsto come obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali.

      3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

          a) le pratiche agricolo-zootecniche o medico veterinarie professionali diverse da quelle finalizzate ad uso scientifico o tecnologico;

          b) le prove di farmacocinetica residuale e le prove cliniche di campo di medicinali per uso veterinario negli insediamenti zootecnici su animali ivi allevati nonché le prove cliniche su animali da compagnia, previo consenso del proprietario, all'interno di ambulatori veterinari;

          c) l'osservazione degli animali nel loro ambiente naturale o semi-naturale.